RegolamentoCapo II

Art. 424

In vigore dal 3 ago 1928
Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento o di adempimento dell'obbligo scolastico sostengono dinanzi ad una delle Commissioni di cui all', designata dal direttore didattico, gli stessi esami prescritti per gli alunni delle pubbliche scuole nelle forme e con le modalità previste dagli articoli precedenti. I candidati devono fare domanda al direttore didattico del circolo in cui risiedono corredandola dei certificati di nascita e delle pagelle scolastiche o delle quietanze relative. La stessa domanda ugualmente documentata deve essere fatta dai privatisti che si presentino ad esami di ammissione a classi intermedie. Questi esami, ai quali è applicabile il disposto dell', sono sostenuti dinanzi ad uno degli insegnanti della classe, designato dal direttore didattico, il quale stabilisce anche il diario delle prove. Tanto per il conseguimento dei certificati di studio quanto per l'ammissione a classi intermedie il privatista può anche presentare domanda per sostenere tutte le prove di esame nel solo periodo autunnale.
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