RegolamentoCapo II

Art. 428

In vigore dal 3 ago 1928
Coloro che abbiano superato il 14° anno di età e intendano, ottenere, a norma dell' del testo unico, il riconoscimento del loro grado di cultura debbono farne domanda al direttore didattico del circolo in cui risiedono, il quale li ammette a sostenere dinanzi ad una Commissione di due maestri del luogo, da lui scelti, quelle prove di esame che ritenga necessarie in relazione all'attestazione richiesta. L'esame non può essere ripetuto, in caso di esito sfavorevole, nello stesso anno. Del grado di cultura riconosciuto il direttore rilascia attestazione, in carta legale, munita del bollo di ufficio. Per la compilazione e per la conservazione del verbale e del registro d'esame e per il rilascio dei certificati si osservano le norme degli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-428

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