Regolamento›Capo II
Art. 419
In vigore dal 3 ago 1928
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni delle classi 3ª, 5ª e 8ª, che abbiano ottenuto almeno la qualifica di sufficiente in condotta, sono sottoposti, ai sensi dell', comma 1°, del testo unico, a prove di esame per il conseguimento, rispettivamente, dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento degli studi elementari superiori e di adempimento dell'obbligo scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-419