Regolamento›Capo II
Art. 420
In vigore dal 3 ago 1928
Gli esami per il conseguimento dei certificati di cui all'articolo precedente vertono sulle materie che sono oggetto di insegnamento nella classe. Per la lingua italiana e la aritmetica la prova è scritta ed orale e la valutazione è complessiva per ciascuna delle materie.
Storico versioni
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