RegolamentoCapo IX

Art. 386

In vigore dal 3 ago 1928
Nel mese di ottobre di ciascun anno il provveditore, sentito il Consiglio scolastico, compila ed invia al Ministero un elenco dei direttori e maestri che ritenga di designare per il conferimento del diploma per i motivi di cui al primo comma dell', indicando per ciascuno dei designati: a) la durata del servizio, che non può essere complessivamente inferiore a 25 anni per il diploma di prima classe, a 15 anni per quello di seconda ed a 10 per quello di terza; b) la qualità del servizio, che deve essere almeno buono; c) i titoli speciali di merito in relazione alla scuola e alla condotta civile del designato; d) la classe del diploma per la quale è fatta la proposta. Nella stessa epoca e sentito ugualmente il Consiglio scolastico, il provveditore compila ed invia al Ministero un elenco delle persone che ritenga di designare per il conferimento del diploma per i motivi di cui al secondo comma dell', allegando per ciascuno dei designati una relazione, nella quale dà conto delle prestazioni ed elargizioni che giustifichino la proposta, tenendo presente che le prestazioni debbono avere avuto una durata non inferiore a 20 anni per il diploma di prima classe, a 12 per quello di seconda ed a 8 per quello di terza.
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