RegolamentoCapo IX

Art. 384

In vigore dal 3 ago 1928
Al personale direttivo ed insegnante delle pubbliche scuole elementari e degli asili e giardini d'infanzia, in riconoscimento dell'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore della istruzione popolare, possono essere conferiti diplomi di benemerenza di lª, 2ª e 3ª classe. Gli stessi diplomi possono essere conferiti al personale medesimo o ad altre persone estranee alla scuola per non comuni e gratuite prestazioni o per notevoli elargizioni a vantaggio dell'istruzione elementare e dell'educazione infantile.
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