RegolamentoCapo IX

Art. 385

In vigore dal 30 lug 1939
I diplomi, di cui all'articolo precedente, sono concessi dal Re su proposta del ministro della pubblica istruzione. Essi danno diritto a fregiarsi, rispettivamente, di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. Tali medaglie portano da un lato l'effige del Re e dall'altro una corona di quercia con la leggenda: «Ai benemeriti della popolare istruzione»; hanno il diametro di centimetri tre e mezzo e si portano dalla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali.

Note all'articolo

  • La L. 22 giugno 1939, n. 975 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Nelle medaglie d'oro di cui agli articoli 2 della presente legge e 385 del regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297, [...] l'oro dovra' essere sostituito con altro metallo dorato".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-385

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