Regolamento
Art. 383
In vigore dal 3 ago 1928
Il Ministero dichiara irricevibile il ricorso, se non sia stato presentato nel termine o nelle forme prescritte e, udita, ove occorra, la 1ª Commissione, lo respinge, se lo riconosce infondato; se lo riconosce fondato, provvede in merito. Nei casi in cui il ricorso sia ammesso per soli motivi di legittimità, il Ministero, qualora lo riconosca fondato, annulla il provvedimento, ma rimette gli atti all'autorità competente per gli ulteriori provvedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-383