Regolamento›Capo VI
Art. 127
In vigore dal 3 ago 1928
Le proposte, di cui all'articolo precedente, debbono pervenire al Ministero entro il 15 settembre di ciascun anno, accompagnate da una relazione illustrativa circa le condizioni degli istituti da sussidiare e l'impiego che ciascun ente abbia fatto dei contributi e sussidi concessi per l'anno precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-127