Regolamento›Capo VII
Art. 132
In vigore dal 3 ago 1928
La direttrice della scuola è scelta dal Ministero tra gli insegnanti ordinari provveduti di laurea, che abbiano almeno un quadriennio di anzianità come ordinario nelle scuole di metodo o, quando ne ravvisi la convenienza, in scuole medie di secondo grado, dipendenti dal Ministero stesso.
Essa è coadiuvata dal collegio degli insegnanti ed ha anche la direzione didattica delle classi preparatorie annesse alla scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-132