Regolamento›Capo VII
Art. 131
In vigore dal 3 ago 1928
Il personale di ruolo delle scuole di metodo è nominato in seguito a concorso per titoli ed esami. Al concorso sono ammessi i cittadini italiani, anche non regnicoli, che si trovino nelle condizioni previste dal bando di concorso sia per il titolo di studio sia per gli altri requisiti.
Il vincitore del concorso, che abbia ottenuto ed accettato la nomina, è assunto in ruolo col titolo di straordinario.
Il periodo di straordinariato dura tre anni scolastici. Al termine di esso l'insegnante è promosso ordinario se la prova riesce favorevole. In caso diverso è dispensato dal servizio.
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