Regolamento›Capo VI
Art. 124
In vigore dal 3 ago 1928
Nelle scuole del grado preparatorio, nelle quali non sia ancora costituito il corso normale di tre anni, l'istruzione è ordinata in modo che non vi sia interruzione tra il termine del grado preparatorio e l'inizio del grado inferiore.
A tal fine i programmi debbono essere adattati alla minore durata dell'intero corso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-124