Art. 4

In vigore dal 13 feb 1927
Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926. VITTORIO EMANUELE. Belluzzo - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 256, foglio 166. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-23;2349#art-4

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Art. 4 Fusione della Scuola maschile industriale di tirocinio di Crema con la Scuola professionale femminile della stessa citta'. — Testo vigente | Portale Normativo