Art. 3

In vigore dal 13 feb 1927
Il personale titolare della Scuola si compone del direttore. Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio. Al mantenimento annuo della Scuola concorrono: il Ministero dell'economia nazionale, con L. 56,933; il comune di Crema, con L. 20,517.50; la provincia di Cremona, con L. 6182.95; la Camera di commercio di Cremona, con L. 1766.55. Il comune di Crema resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento. Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di enti o di privati, e le tasse scolastiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-23;2349#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo