Art. 3
In vigore dal 13 feb 1927
Il personale titolare della Scuola si compone del direttore.
Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 56,933;
il comune di Crema, con L. 20,517.50;
la provincia di Cremona, con L. 6182.95;
la Camera di commercio di Cremona, con L. 1766.55.
Il comune di Crema resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di enti o di privati, e le tasse scolastiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-23;2349#art-3