Art. 2
In vigore dal 13 feb 1927
La Scuola comprende officine e laboratori per le esercitazioni pratiche degli alunni e delle alunne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-23;2349#art-2