Art. 1

In vigore dal 13 feb 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale; Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto; Visto il R. decreto 4 dicembre 1921, n. 2018, che istituisce in Crema una scuola professionale maschile; Visto il R. decreto 27 maggio 1920, n. 1104, che istituisce in Crema una Regia scuola professionale femminile; Visti il decreto Ministeriale 25 luglio 1924, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1924, reg. n. 7 fog. n. 89, e il decreto Ministeriale 25 luglio 1924, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio detto, reg. n. 7 fog. n. 80, con i quali vengono fissati i contributi del Ministero e degli enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, rispettivamente per la scuola maschile e femminile di Crema; Sentita la 3ª Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale; Viste le deliberazioni del comune di Crema del 4 giugno 1926, della Camera di commercio di Cremona del 30 dicembre 1925 e della provincia di Cremona del 2 luglio 1926; Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . La Scuola maschile industriale di tirocinio a orario ridotto di Crema e la Scuola professionale femminile di Crema vengono riordinate in una Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto mista.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-23;2349#art-1

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