Art. 5

In vigore dal 9 mar 1927
Il professore di chimica agraria del Regio istituto superiore agrario di Bologna ha l'incarico della direzione del Laboratorio. L'altro personale è nominato su proposta del direttore dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio d'amministrazione, sentito il direttore, delibererà circa la conservazione in servizio del personale esclusivamente addetto al cessato Laboratorio rispettando i diritti da esso acquisiti. Il personale di assistenza ed amministrativo a servizio esclusivo del Laboratorio sarà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il personale tecnico inferiore e d'inservienza sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-05;2442#art-5

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