Art. 1

In vigore dal 9 mar 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203; Vista la legge 17 giugno 1926, n. 998; Viste le deliberazioni del 2 maggio 1926 del Consiglio provinciale di Bologna, del 31 marzo 1926 della Giunta comunale di Bologna, del 10 luglio 1926 del Commissario governativo per la straordinaria amministrazione della Camera di commercio e industria di Bologna; Sentita la sezione prima del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale; Riconosciuta la necessità di trasformare il Laboratorio di chimica agraria, annesso al Regio istituto tecnico di Bologna, in ente consorziale autonomo da annettersi al Regio istituto superiore agrario di Bologna; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il Laboratorio di chimica agraria di Bologna, annesso al Regio istituto tecnico superiore, è costituito in ente morale autonomo con personalità giuridica sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale e viene annesso al Regio istituto superiore agrario di Bologna, a partire dal 1° gennaio 1927. Quanto presentemente costituisce il patrimonio del Laboratorio di chimica agraria, annesso al Regio istituto tecnico di Bologna, è invertito a favore del nuovo ente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-05;2442#art-1

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Art. 1 Trasformazione del Laboratorio di chimica agraria di Bologna in ente morale autonomo. — Testo vigente | Portale Normativo