Art. 4
In vigore dal 9 mar 1927
Al mantenimento del Laboratorio lo Stato contribuisce con annue L. 7000 stanziate al capitolo 54 (n. 32 dell'allegato n. 8) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale e capitoli corrispondenti degli esercizi a venire; la provincia di Bologna con annue L. 6500; il comune di Bologna con annue L. 6000; la Camera di commercio e industria di Bologna con annue L. 2000.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-05;2442#art-4