Art. 3

In vigore dal 9 mar 1927
La Stazione è retta da un Consiglio di amministrazione costituito dal direttore del Regio istituto superiore agrario di Bologna, quale rappresentante del Ministero dell'economia nazionale, con le funzioni di presidente, da un rappresentante della provincia di Bologna, da un rappresentante del comune di Bologna, da un rappresentante della Camera di commercio e industria di Bologna e dal direttore del Laboratorio con le funzioni di segretario. I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti, nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-05;2442#art-3

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