Art. 3

In vigore dal 17 mag 1925
Il Consiglio di amministrazione del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di uno per ciascuno della Provincia, del Comune e della Camera di commercio e industria di Trieste. Potranno anche avere un delegato nel predetto Consiglio di amministrazione quegli Enti che si obbligheranno a corrispondere un contributo annuo fisso non inferiore a L. 15,000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-04-02;501#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Costituzione del Regio istituto commerciale di Trieste in Ente pubblico autonomo con personalita' giuridica propria. — Testo vigente | Portale Normativo