Art. 4

In vigore dal 17 mag 1925
Per curare il riordinamento della Scuola potrà essere nominato con decreto Ministeriale un Commissario governativo, che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione, composto in conformità dell'. Nel decreto di nomina saranno definite le attribuzioni del Commissario governativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-04-02;501#art-4

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