Art. 2
In vigore dal 17 mag 1925
Contribuiscono al mantenimento del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste:
il Ministero dell'economia nazionale, con annue lire 250,000;
la provincia di Trieste, con annue L. 10,000;
la Camera di commercio e industria di Trieste, con annue L. 20,000;
il comune di Trieste fornendo alla Scuola i locali occorrenti, provvedendo alla loro manutenzione, e assumendo a proprio carico le spese per la fornitura d'acqua, di illuminazione e di riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-04-02;501#art-2