Art. 2

Art. 2

2 / 7
In vigore dal 17 mag 1925
Contribuiscono al mantenimento del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste: il Ministero dell'economia nazionale, con annue lire 250,000; la provincia di Trieste, con annue L. 10,000; la Camera di commercio e industria di Trieste, con annue L. 20,000; il comune di Trieste fornendo alla Scuola i locali occorrenti, provvedendo alla loro manutenzione, e assumendo a proprio carico le spese per la fornitura d'acqua, di illuminazione e di riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-04-02;501#art-2