Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 17 mag 1925
Il Consiglio di amministrazione del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di uno per ciascuno della Provincia, del Comune e della Camera di commercio e industria di Trieste. Potranno anche avere un delegato nel predetto Consiglio di amministrazione quegli Enti che si obbligheranno a corrispondere un contributo annuo fisso non inferiore a L. 15,000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-04-02;501#art-3