Statuto›Capo IV
Art. 30
In vigore dal 26 mar 1925
I servizi prestati dai professori di ruolo anteriormente alla nomina, e senza interruzione rispetto alla nomina stessa, in altri uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato od in altre Università libere a datare dal riconoscimento di cui all' del R. decreto 30 settembre 1923. n. 2102, si computano agli effetti degli aumenti periodici di stipendio per intero, o per metà della loro durata, secondo che trattisi di servizio prestato in categorie equiparate od in categorie inferiori.
I criteri di equiparazione delle categorie predette sono desunti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato.
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