StatutoCapo IV

Art. 31

In vigore dal 26 mar 1925
Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni od altro Istituto statale o riconosciuto dallo Stato; e con l'osservanza di norme e condizioni stabilite in speciale atto deliberativo dal Consiglio di amministrazione dell'Università, da sottoporsi all'approvazione della Deputazione provinciale, entro sei mesi dalla data del decreto di riconoscimento. Per gli effetti del trattamento medesimo, resta fissato che l'Università concorrerà nel versamento dei contributi annui con una somma corrispondente al 9 % sugli stipendi dei professori, i quali alla loro volta - e per il medesimo fine rilasceranno sugli stipendi stessi una somma corrispondente al 7 % del loro importo.
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