Statuto›Capo VI
Art. 35
In vigore dal 26 mar 1925
Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di lezioni ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni; di serbare contegno corretto durante le lezioni, e, in genere, nei locali dell'Università
La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi che credono più opportuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-35