Statuto›Sez. II
Art. 19
In vigore dal 27 gen 1925
Lo studente è libero nella determinazione dell'ordine degli studi.
Non può, però, sostenere esami di materie fondamentali senza aver superato l'esame delle materie propedeutiche, e cioè:
a) i corsi d'istituzioni di diritto romano o di diritto privato italiano rispetto ai corsi di diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;
b) il corso di economia politica e scienza delle finanze rispetto ai corsi di diritto civile e commerciale.
Per gli studenti provenienti da altre Università, la Facoltà provvede secondo i casi formando eventualmente gruppi speciali di esami.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-19