StatutoSez. II

Art. 19

In vigore dal 27 gen 1925
Lo studente è libero nella determinazione dell'ordine degli studi. Non può, però, sostenere esami di materie fondamentali senza aver superato l'esame delle materie propedeutiche, e cioè: a) i corsi d'istituzioni di diritto romano o di diritto privato italiano rispetto ai corsi di diritto romano, diritto civile e diritto commerciale; b) il corso di economia politica e scienza delle finanze rispetto ai corsi di diritto civile e commerciale. Per gli studenti provenienti da altre Università, la Facoltà provvede secondo i casi formando eventualmente gruppi speciali di esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-19

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