StatutoSez. II

Art. 24

In vigore dal 27 gen 1925
Per gli studenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza sono istituiti speciali corsi di perfezionamento in diritto civile, in diritto amministrativo ed in diritto e procedura penale della durata di almeno un anno. Alla fine di detti corsi, gli studenti sono ammessi ad un esame di diploma di perfezionamento da sostenersi dinanzi ad una Commissione composta del Preside, che la presiede, e di tutti i professori di ruolo, previo giudizio della Facoltà sulla sufficienza della durata degli studi.
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