StatutoSez. II

Art. 23

In vigore dal 27 gen 1925
Possono iscriversi al Seminario studenti o laureati, o anche, per speciali intenti, che debbono esser presi in considerazione volta a volta dalla Direzione e sottoposti per decisione al Senato accademico, persone estranee fornite di titoli che siano giudicati sufficienti dalla Direzione. Al termine dell'anno è, a richiesta, rilasciato agli studenti e ai laureati un attestato dei lavori fatti o del profitto dimostrato. Nessun attestato può essere rilasciato alle persone estranee, iscritte a termini del precedente comma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-23

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