Statuto›Sez. II
Art. 23
In vigore dal 27 gen 1925
Possono iscriversi al Seminario studenti o laureati, o anche, per speciali intenti, che debbono esser presi in considerazione volta a volta dalla Direzione e sottoposti per decisione al Senato accademico, persone estranee fornite di titoli che siano giudicati sufficienti dalla Direzione.
Al termine dell'anno è, a richiesta, rilasciato agli studenti e ai laureati un attestato dei lavori fatti o del profitto dimostrato.
Nessun attestato può essere rilasciato alle persone estranee, iscritte a termini del precedente comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-23