Statuto›Capo III›Sez. I
Art. 16
In vigore dal 27 gen 1925
Nell'Università si possono impartire corsi a titolo privato.
I corsi dei liberi docenti hanno pieno valore legale agli effetti della carriera scolastica degli studenti, quando però, a parere delle competenti Facoltà o Scuole, corrispondano ai rispettivi corsi ufficiali per il numero delle lezioni, per la loro durata e per la estensione del programma, nonché per il numero delle esercitazioni.
Il libero docente deve inoltre dar prova di essere in possesso di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso impartito a titolo ufficiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-16