RegolamentoCapo V

Art. 395

In vigore dal 3 giu 1924
Quando le sezioni di tesoreria vengono a conoscere che alcuna nota nominativa non possa o non debba essere pagata per l'intiera somma, la producono in contabilità anche prima dei termini fissati negli articoli precedenti soltanto per la somma pagata, ed informano la delegazione del tesoro del motivo per cui non può o non deve aver luogo il totale pagamento della nota.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-395

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 395 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo