RegolamentoCapo V

Art. 390

In vigore dal 3 giu 1924
Le note nominative sono compilate rispettivamente dai capi delle magistrature e da quelli degli altri uffizi competenti, separatamente per località ove deve farsene il pagamento, e debbono essere trasmesse alle delegazioni del tesoro in tempo prossimo alla scadenza delle rate da pagarsi. Le dichiarazioni di nulla osta per i fitti dei locali sono compilate dai capi delle amministrazioni, o degli uffici che risiedono nei locali stessi. Nella compilazione delle une e delle altre si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli a 296 e 409.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-390

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Art. 390 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo