RegolamentoCapo V

Art. 394

In vigore dal 3 giu 1924
Le note nominative cogli ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro, e gli ordini collettivi dati dalle medesime sugli appositi moduli, quando non sieno del tutto pagati dagli agenti pagatori residenti fuori del capoluogo di provincia, sono compresi nei versamenti che essi agenti hanno l'obbligo di fare nelle tesorerie per la somma realmente pagata e vengono trasmessi, giusta l', alla delegazione del tesoro, la quale detrae le partite non pagate, prendendone nota nei relativi conti correnti, e per esse rinvia agli stessi agenti altrettanti ordini individuali. Presso le sezioni di Regia tesoreria le note e gli ordini collettivi possono rimanere fino alla scadenza del trimestre successivo a quello in cui furono emessi e non oltre la fine dell'esercizio. Scorsi tali termini sono portati nei rispettivi conti delle sezioni per l'importo realmente pagato. Per le quote tuttora dovute le delegazioni procedono come al comma precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-394

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Art. 394 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo