RegolamentoCapo V

Art. 388

In vigore dal 1 giu 1956
Il pagamento delle spese fisse, autorizzato per mezzo di ruoli, giusta gli a 368, viene disposto dalle delegazioni del tesoro nei modi seguenti: 1° In base a note nominative per gli stipendi od altri assegni personali agl'impiegati dello Stato in servizio attivo o provvisorio, o per assegni alle varie cariche, come quelli per spese d'ufficio, di rappresentanza, di giro e simili; 2° per i fitti di locali, mediante ordini di pagamento emessi alle prescritte scadenze, sotto la responsabilità del capo dell'ufficio o dell'ente locatario, il quale è tenuto a dare le eventuali, motivate e tempestive disposizioni per cessazione o variazione della spesa, con lettera raccomandata diretta all'Ufficio provinciale del tesoro competente; 3° Mediante appositi ordini corredati, ove d'uopo, dai certificati di vita, per le pensioni o simiglianti corresponsioni vitalizie, e per gli assegni agl'impiegati in disponibilità od in aspettativa che non prestano servizio; 4° Mediante appositi ordini individuali o collettivi per tutte le altre spese fisse.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-388

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Art. 388 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo