Regolamento›Capo V
Art. 395
389 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Quando le sezioni di tesoreria vengono a conoscere che alcuna nota nominativa non possa o non debba essere pagata per l'intiera somma, la producono in contabilità anche prima dei termini fissati negli articoli precedenti soltanto per la somma pagata, ed informano la delegazione del tesoro del motivo per cui non può o non deve aver luogo il totale pagamento della nota.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-395