Regolamento›Capo V
Art. 377
In vigore dal 3 giu 1924
Ove uno stesso creditore sia provvisto di più assegni, è sufficiente la presentazione di un solo certificato di vita, da allegarsi ad uno degli ordini di pagamento facendo per gli altri riferimento al primo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-377