RegolamentoCapo V

Art. 377

In vigore dal 3 giu 1924
Ove uno stesso creditore sia provvisto di più assegni, è sufficiente la presentazione di un solo certificato di vita, da allegarsi ad uno degli ordini di pagamento facendo per gli altri riferimento al primo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-377

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 377 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo