RegolamentoCapo V

Art. 379

In vigore dal 1 giu 1956
I certificati d'iscrizione sono di esclusiva proprietà della amministrazione, la quale li affida in deposito ai pensionati nel solo scopo che essi possano facilmente essere riconosciuti pei veri creditori dai funzionari incaricati di ordinare ed eseguire i pagamenti. A tale effetto l'amministrazione ha facoltà di richiedere che il certificato di inscrizione sia provvisto di fotografia del titolare, munita della firma del sindaco e del bollo del comune. Sono riconosciuti per veri creditori dello Stato coloro che risultano nominati nei certificati d'iscrizione. I certificati d'iscrizione non possono dai pensionati dello Stato essere ceduti, nè dati in pegno od in deposito a chicchessia. In ogni caso la cessione, il pegno od il deposito non ha alcun valore per l'amministrazione, la quale si riserba di procedere a norma di legge per il ricupero del titolo, tanto contro il pensionato quanto contro il detentore. La revoca della procura rilasciata da un pensionato per la riscossione degli assegni di spettanza, può essere effettuata anche mediante semplice lettera del pensionato - a firma autenticata, in forma amministrativa - diretta ed inviata a mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale del tesoro che amministra la relativa partita di pensione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-379

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Art. 379 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo