Regolamento›Capo V
Art. 378
In vigore dal 25 mar 1962
I pensionati dello Stato sono provvisti dal ministero delle finanze di un certificato d'iscrizione. Tali certificati sono consegnati ai titolari dai sindaci, ai quali le delegazioni del tesoro li fanno pervenire.
I sindaci, prima di farne la consegna ai pensionati debbono richiedere da essi, o da chi legalmente li rappresenta, che appongano in loro presenza la firma nella pagina e sede espressamente stabilite, la quale firma deve essere autenticata da quella del sindaco che fa la consegna.
Il sindaco medesimo ritira poi ricevuta del certificato consegnato e la rimette, per proprio discarico, alla delegazione del tesoro.
Su richiesta dei pensionati avanzata, a, seconda dei casi, alla competente Amministrazione od all'Ufficio provinciale del tesoro, la consegna dei libretti (certificati di iscrizione) può essere effettuata dai notai, previo accertamento delle condizioni alle quali è subordinato il godimento delle pensioni, con la osservanza delle formalità prescritte e sotto la propria responsabilità.
Le spese connesse con detta consegna sono a totale carico dei richiedenti.
Gli Uffici provinciali del tesoro, nel trasmettere ai notai designati i libretti certificati di iscrizione provvedono a darne notizia al sindaco del Comune interessato.
Il sindaco deve fornire assicurazioni al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto (certificato di iscrizione).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-378