RegolamentoCapo V

Art. 372

In vigore dal 3 giu 1924
Gli atti di giuramento degli impiegati dello Stato, o di assunzione in servizio, restano presso le rispettive amministrazioni per uso delle quali sono fatti. Tali atti debbono indicarsi nel primo titolo di spesa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-372

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