Art. 372
RegolamentoCapo V

Art. 372

366 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Gli atti di giuramento degli impiegati dello Stato, o di assunzione in servizio, restano presso le rispettive amministrazioni per uso delle quali sono fatti. Tali atti debbono indicarsi nel primo titolo di spesa.
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