Regolamento›Capo V
Art. 367
In vigore dal 3 giu 1924
L'invio della copia autentica del conto corrente, di cui è parola nell', deve farsi con elenco in due esemplari, uno dei quali viene restituito con ricevuta.
La delegazione del tesoro che riceve tale copia autentica, la ritiene come base degli ulteriori pagamenti, e la unisce al volume del rispettivo capitolo assegnandole il proprio numero progressivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-367