Regolamento›Capo V
Art. 364
In vigore dal 1 giu 1955
Ogni qualvolta consti ad un Ufficio provinciale del tesoro che una spesa fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, esso ne sospende il pagamento, richiamando ed annullando anche gli ordini che fossero stati emessi e non pagati. Lo stesso Ufficio provvede alla chiusura della relativa partita trasmettendo con elenco la situazione partitaria all'Amministrazione centrale competente.
Nella situazione partitaria deve indicarsi, ove necessario, l'ammontare del rateo relitto sulla partita di spesa chiusa.
Nel computo delle rate i mesi si calcolano tutti di trenta giorni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-364