RegolamentoCapo V

Art. 366

In vigore dal 3 giu 1924
Il tramutamento degli impiegati governativi in attività di servizio è notificato alle delegazioni del tesoro dai rispettivi capi d'ufficio o d'amministrazione. Tale notificazione può aver luogo anche con pubblicazione sul bollettino ufficiale. Gli altri creditori che tramutino domicilio o residenza, ne fanno direttamente dichiarazione alla delegazione del tesoro della provincia nella quale è inscritto il loro credito. Se la partita del credito fosse iscritta presso un agente pagatore fuori del capoluogo della provincia, la dichiarazione è presentata all'agente pagatore, il quale, in tal caso, la trasmette alla delegazione del tesoro aggiungendovi l'indicazione dell'ultima rata pagata ed unendovi l'estratto del conto corrente di cui al successivo .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-366

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