RegolamentoCapo V

Art. 359

In vigore dal 3 giu 1924
La Corte dei conti, ricevuti i ruoli anzidetti e riconosciutane la regolarità, li munisce del visto, ritiene i documenti che li riguardano, restituisce alle competenti amministrazioni centrali quegli altri documenti che le fossero stati dati in semplice comunicazione ed invia alla delegazione del tesoro della provincia in cui deve eseguirsi il pagamento un originale dei ruoli con elenchi in due esemplari, uno dei quali viene restituito per ricevuta. Gli elenchi portano un numero progressivo per provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-359

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Art. 359 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo