RegolamentoCapo IV

Art. 354

In vigore dal 3 giu 1924
Avvenuto il pagamento delle tratte, l'istituto pagatore ne chiede il rimborso alla direzione generale del tesoro (portafoglio) documentando l'avvenuto pagamento con la consegna del titolo ritirato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-354

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo