Art. 354
RegolamentoCapo IV

Art. 354

334 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Avvenuto il pagamento delle tratte, l'istituto pagatore ne chiede il rimborso alla direzione generale del tesoro (portafoglio) documentando l'avvenuto pagamento con la consegna del titolo ritirato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-354