RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 184

In vigore dal 3 giu 1924
In qualunque caso, sia che il servizio di un ufficio passi al gerente stesso del cessato titolare, sia che vi sia destinato un gerente d'ufficio come è espresso nell'articolo precedente, l'assunzione in funzioni del gerente deve essere preceduta dalle ricognizioni necessarie, e risultare da processi verbali nei modi prescritti dall'. In ogni caso i gerenti sono soggetti a tutti gli obblighi imposti ai contabili titolari, e debbono rendere il loro conto giudiziale alla Corte dei conti nei modi prescritti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-184

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Art. 184 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo