Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 179
In vigore dal 3 giu 1924
Tutti gli agenti contabili, e gli enti di cui al precedente , esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici provinciali e compartimentali da cui, a seconda dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono.
Il tesoriere centrale dipende direttamente dal direttore generale del tesoro e da lui riceve gli ordini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-179